Il Governo si è già mosso da tempo per garantire un migliore sviluppo della mobilità, sfruttando dei veicoli che non rilasciano nell’ambiente circostante emissioni di anidride carbonica.
Le nuove regole sugli ecoincentivi prevedono delle somme proposte anche per l’acquisto di una vettura a ridotte emissioni di CO2.
Gli ecoincentivi 2013 si riferiscono al periodo 2013-2015 ed avranno un valore compreso tra 500 e 1200 euro.
LE CONDIZIONI
Il contributo si riferisce agli acquisti che verranno eseguiti nel periodo compreso tra il 10 gennaio 2013 e il 31 dicembre 2015.
I privati hanno la possibilità di ottenere il contributo anche senza la rottamazione di un veicolo, mentre le aziende devono avere almeno un veicolo vecchio di 10 anni da rottamare.
In pratica, in fin dei conti, è una norma che concede pochi bonus ai privati, mentre le aziende possono accedere ai contributi in modo estremamente complicato, vista la condizione dell’auto da rottamare (di 10 anni almeno) da rispettare.
►<strong>L’auto più bassa del mondo si chiama Mirai
I bonus serviranno all’acquisto di veicoli nuovi elettrici, ibridi o a gas, con delle emissioni che si mantengono sotto i 120 grammi al chilometro; le somme stanziate sono ripartite in questo modo: 50 milioni per il prossimo anno, 45 milioni per il 2014 e altri 45 per il 2015.
Lo Stato provvederà a tirar fuori di tasca sua la metà di tale somma, mentre la parte restante sarà a carico dei venditori.
►Decreto sviluppo bis, confermate le novità della riforma
Per il prossimo anno, ad esempio, i privati avranno qualche complicazione ad accedere al bonus, dal momento che si potrà ottenere l’incentivo (fino a 5000 euro per auto con emissioni sotto i 50 g/km e fino a 1200 euro per vetture con emissioni sotto i 95 g/km) solo rispettando le condizioni dettate dalla legge.
IL TESTO DI LEGGE
Ecco, quindi, nel dettaglio il testo di legge:
“a coloro che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica a basse emissioni e che consegnano un veicolo per la rottamazione è riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui all’articolo 13, comma 1, il seguente contributo statale:
a) nell’anno 2013, fino a 5.000 euro, per i veicoli che producono emissioni inquinanti non superiori a 50 g/Km CO2, e fino a 1.200 euro, per i veicoli che producono emissioni inquinanti superiori a 50 g/Km CO2 e non superiori a 95 g/Km CO2;
b) nell’anno 2014, fino a 4.000 euro, per i veicoli che producono emissioni inquinanti non superiori a 50 g/Km CO2, e fino a 1.000 euro, per i veicoli che producono emissioni inquinanti superiori a 50 g/Km CO2 e non superiori a 95 g/Km CO2;
c) nell’anno 2015, fino a 3.000 euro, per i veicoli che producono emissioni inquinanti non superiori a 50 g/Km CO2, e fino a 800 euro, per i veicoli che producono emissioni inquinanti superiori a 50 g/Km CO2 e non superiori a 95 g/Km CO2.
Il contributo spetta per gli acquisti effettuati tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2015 e risultanti da contratto stipulato dal venditore e dall’acquirente nello stesso periodo a condizione che:
a) sia praticato dal venditore uno sconto almeno pari alla misura del 30 per cento del contributo riconosciuto;
b) il veicolo acquistato sia un’autovettura o un autoveicolo per trasporto promiscuo, di cui all’articolo 54, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non immatricolato in precedenza;
c) il veicolo consegnato per la rottamazione sia un’autovettura o un autoveicolo per trasporto promiscuo, di cui all’articolo 54, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e risulti immatricolato almeno dieci anni prima della data di acquisto del veicolo di cui alla lettera b);
d) il veicolo consegnato per la rottamazione sia intestato, da data anteriore a quella di acquisto del veicolo nuovo di cui alla lettera b), allo stesso soggetto intestatario di quest’ultimo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, che sia intestato al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari;
e) nell’atto di acquisto sia espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e siano indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale di cui al comma precedente”.
Commenti (1)