Per il Codice della Strada, anche roulotte, autocaravan e camper sono veicoli speciali caratterizzati da una carrozzeria permanentemente adibita al trasporto e all’alloggio.
Tale classificazione deve essere presente sia sulla Carta di Circolazione sia sul Certificato di Proprietà.
In genere, gli autoveicoli speciali sono sottoposti ai fini della circolazione alla medesima disciplina di auto e moto. La sosta di autocaravan non costituisce campeggio, a patto che il veicolo poggi sulle sole ruote e non emetta deflussi propri(il divieto vale sia per le acque chiare sia per rifiuti liquidi).
Inoltre, l’autocaravan non deve occupare con verande, tende, la sede stradale in misura eccedente rispetto alle dimensioni del veicolo. In caso di sosta a pagamento, agli autocaravan vengono comunque applicate tariffe maggiorate del 50%.
Sono naturalmente vietati gli scarichi abusivi e, al fine di rendere possibile e agevole la circolazione delle autocaravan, sono state previste e realizzate opportune aree di sosta attrezzate, con impianti igienico-sanitari.